Le leggi regionali a cui fare riferimento.

Le disposizioni di legge e gli adempimenti obbligatori nell’esercizio di un’attività ricettiva.

Nel corso degli anni mi è capitato spesso di ricevere la fatidica domanda “Di cosa ti occupi?” e di vedere apparire uno sbarluccichio negli occhi di chi ascoltava la mia risposta “Ho trasformato la mia casa in un bed and breakfast”.

Gestire una piccola struttura ricettiva, magari in un luogo ameno, è il sogno di molti.

Alla inevitabile richiesta di maggiori informazioni solitamente, dopo qualche chiacchiera di rito, elargisco il mio primo consiglio da mentore.

La prima cosa da fare se stai pensando di aprire un B&B o una casa vacanza, o un affittacamere o … una struttura ricettiva extra alberghiera è recuperare la legge regionale di riferimento.

E’ il primo fondamentale passo da fare: le leggi delle diverse regioni sono simili, ma non uguali.

Se hai già una casa tua o una idea in mente di dove vorresti aprire la tua struttura scarica subito la legge della regione di riferimento e parti da lì per capire i requisiti minimi richiesti, gli obblighi e tutto quello che ti serve sapere per realizzare il tuo Intento.

Se invece non hai idea di dove aprire prenditi tutto il tempo che ti serve, con calma, e guarda le leggi delle diverse regioni che potenzialmente reputi interessanti. Confrontare ad esempio il numero di camere/posti letto permessi, le disposizioni in merito alla colazione e ai giorni di apertura/chiusura potrebbero aiutarti nella scelta della località migliore per la tua struttura e per la tua idea di ospitalità.

In aggiunta alla legge regionale di riferimento è importante tenere conto anche degli adempimenti obbligatori.

Il titolare di ciascun Bed and Breakfast deve obbligatoriamente comunicare gli andamenti turistici (arrivi e partenze) all’Istat e alla pubblica sicurezza (vedi La comunicazione delle schedine alloggiati).


La rilevazione sul Movimento dei clienti consiste in una vera e propria osservazione svolta dall’Istituto Nazionale di Statistica, per ciascun mese dell’anno e per ciascun comune sulle presenze nelle strutture ricettive dei viaggiatori residenti e non residenti in Italia, distinguendo i primi in base alla residenza e i secondi in base al paese estero di residenza.

L’indagine per fini turistici risponde ai dettami normativi previsti dal Regolamento EU n.692 del 2011. Il sistema informativo regionale permette a tutti i soggetti titolari o gestori di un Bed and Breakfast di attuare, previa registrazione, l’invio telematico dei dati del mercato turistico.

Il servizio, quindi, permette di valutare e rilevare il movimento dei clienti nelle varie strutture ricettive.

Il responsabile di un B&B potrà accedere a tale sistema in modalita’ fifferenti in base alla regione/provincia di appartenenza.

Le comunicazioni obbligatorie agli Organi Intermedi

Ai fini dell’indagine, l’Istat si avvale degli Uffici di Statistica delle Regioni in qualità di Organi Intermedi. Conseguentemente, i dati sul movimento turistico di un Bed and Breakfast vengono comunicati da ciascun esercente agli Organi Intermedi (anche nel caso in cui in un mese non sia pervenuto nessun cliente).

L’obbligo di legge viene assolto tramite un invio telematico sia in materia di trasmissione e acquisizione dei dati sul flusso dei clienti (ex Modello Istat C/59), sia per la comunicazione dei prezzi offerti dalla struttura. Inoltre, ogni Regione, su precisa richiesta da parte dell’Istat, dovrà trasmettere l’elenco delle strutture che non hanno risposto all’indagine, dovendo necessariamente indicare denominazione, recapiti e classificazione.

La divulgazione dei dati all’Istat potrà essere fornita anche attraverso gestionali dedicati,  programmi applicativi capaci di svolgere funzioni di gestione aziendale, assolvendo in egual misura all’onere delle comunicazioni obbligatorie poste a carico di ogni gestore di un B&B.

Oltre ciò, il titolare di un Bed and Breakfast dovrà obbligatoriamente trasmettere alle Regioni i periodi di chiusura e apertura dell’attività, i prezzi minimi e massimi del pernottamento e dei servizi offerti dalla struttura ricettiva.

Ciò viene predisposto sempre dalle leggi regionali. 

Leggi Regionali

Abruzzo
(L.R. n.78/2000)
 

Campania
(L.R. n. 5/2011)
 

Calabria
(L.R. n. 2/2003)
 

Basilicata

(L.R. n.8/2008)
 

Lazio
(L.R. n.13/2007 – Bollettino Ufficiale – n°73)
 

Liguria
(L.R. n. 5/2000)

Lombardia

Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27

Emilia Romagna
(in riferimento all’art. 13, L.R. n.13/2004);
 

Piemonte
(L.R. n.20/2000)
 

Veneto

(L.R. n. 49/1999)
 

Puglia
(L.R. n. 27/2013)
 

Sicilia
(art. 88, L.R. n. 32/2000)
 

Sardegna
(L.R. n. 27/1998)
 

Molise
(L.R. n. 13/2002)
 

Marche
(L.R. n.8/2000)
 

Umbria
(L.R. n.2/2001)
 

Toscana
(art. 55, L.R. 23/2000)
 

Valle d’Aosta
(L.R. n. 23/2000)
 

Trentino Alto Adige
(L.P. 15 maggio 2002, n.17)
 

Friuli Venezia Giulia
(L.R. 05/07/1999, n. 17 abrogata dalla L.R. 16/01/2002, n.2 e successive modifiche)